Certificazione energetica degli edifici
La Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici introdotta come principio in Italia dalla legge 10/91, mai attuata, al fine di:
- migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche energetiche dell'immobile;
- informare e sensibilizzare i proprietari degli immobili in merito al costo energetico legato alla conduzione del proprio sistema edilizio in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell'efficienza energetica della propria abitazione;
- consentire agli interessati di pretendere dal venditore di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
- ottenere sgravi fiscali in occasione dell'apporto di miglioramenti energetici importanti sugli edifici.
La normativa principale in materia di certificazione è prevista dal Decreto Legge del 19/08/2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia", dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ed al D.M. 19/02/2007 "Disposizioni per detrazioni in materia di riqualificazione energetica". Nel corso degli ultimi anni il quadro legislativo in materia di contenimento energetico negli edifici in Italia ha subito radicali cambiamenti; il D.Lgs. 192/05 prima ed il D.Lgs. 311/06 poi, hanno modificato le tecnologie costruttive correnti e proposto nuovi metodi di gestione energetica del "prodotto edificio".
La Direttiva Europea richiede agli Stati membri europei di provvedere affinchè gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico. Il soddisfacimento dei requisiti minimi deve essere provato con l'emanazione dell'attestato di certificazione energetica.
Quest'ultimo è un documento ufficiale prodotto da un soggetto accreditato (Certificatore energetico) che dopo aver frequentato un corso apposito della durata di almeno trenta ore con esame finale, deve accreditarsi presso diversi organismi riconosciuti a livello regionale.
L'attestato ha due scopi di utilizzo principali:
- è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni immobile o singole unità immobiliari a partire dal 1° luglio 2009;
- fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali.
L'attestato di certificazione energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi:
- frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento;
- dati identificativi dell'immobile e del proprietario;
- dati identificativi del tecnico qualificato preposto alla determinazione della prestazione energetica;
- dati identificativi del soggetto certificatore che emette l'attestato;
- date di emissione e scadenza dell'attestato;
- codice d'identificazione univoca dell'attestato della certificazione energetica;
- risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche con indicazione del valore dell'indice di prestazione energetica;
- classe di appartenenza dell'edificio in base alla scala di prestazione energetica;
- indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori;
- indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;
- asseverazione dei dati riportati nell'attestato da parte dei soggetti preposti;
L'attestato energetico è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in un'apposita classe di appartenenza. L'attribuzione di una classe (dalla A, migliore, alla G, peggiore), come per gli elettrodomestici, facilita la lettura e la comprensione della classificazione dei consumi.
Il valore di riferimento per l'attribuzione della classe energetica è il consumo termico stimato, espresso in KWh/m² anno: al di sotto dei 30 KWh/m² anno, l'edificio è in classe A.
Per gli edifici residenziali i valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sono espressi, come già detto, in kWh/m² anno, mentre per tutti gli altri edifici sono espressi in KWh/m³ anno, dal momento che l'interpiano può essere notevolmente differente tra un edificio e l'altro.
La prestazione energetica è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, comprensivo di climatizzazione invernale ed estiva, preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ventilazione e illuminazione.
L'attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. La mancanza dell'attestato rende inefficace la dichiarazione di fine lavori.



